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LEGGE 31 luglio 1956, n. 1016

Modifiche alla legislazione vigente in materia di concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  27-9-1956 al: 2-10-1981
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali da assentire ai sensi del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, sono sottoposte al pagamento di un canone annuo per ettaro nella seguente misura:
per le pertinenze di 1ª classe lire 22.000;
per le pertinenze di 2ª classe lire 18.000;
per le pertinenze di 3ª classe lire 12.000;
per le pertinenze di 4ª classe lire 8.000.
L'autorità che procede alla concessione ha facoltà, sentito l'Ispettorato provinciale della agricoltura, di aumentare fino al 30 per cento o di ridurre sino al 20 per cento, la misura del canone annuo indicato nel comma precedente.