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LEGGE 31 luglio 1956, n. 1005

Proroga delle disposizioni di cui alla legge 15 febbraio 1953, n. 184, sulla concessione del contributo statale per la sistemazione straordinaria delle strade comunali.

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Testo in vigore dal: 25-9-1956
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  concessione del contributo trentacinquennale dello Stato per la
sistemazione  straordinaria di strade comunali, nella misura del 3,50
per   cento  annuo  della  spesa  riconosciuta  necessaria,  prevista
dall'art. 3 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, per i soli esercizi
finanziari   1953-54   e  1954-55,  e'  prorogata  per  cinque  anni,
limitatamente  al completamento delle opere stradali per le quali era
stato richiesto nei termini il contributo e questo era stato concesso
soltanto parzialmente.
  Conseguentemente  e'  prorogata  per  lo stesso periodo di tempo la
disposizione dell'art. 4 della stessa legge, nei riguardi delle opere
di cui sopra.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 luglio 1956

                               GRONCHI

                                                     SEGNI - ROMITA -
                                                    TAMBRONI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO