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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1956, n. 950

Ordinamento delle Scuole militari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  11-9-1956 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 maggio 1940, n. 368, sull'ordinamento dell'Esercito, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1953, n. 816, sull'ordinamento delle Scuole militari;
Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1


Le Scuole militari sono istituti di istruzione che perseguono lo scopo di preparare i futuri allievi delle Accademie militari.