stai visualizzando l'atto

LEGGE 31 luglio 1956, n. 872

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1956, n. 521, concernente la proroga delle disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e della esenzione dall'imposta di bollo, prevista dall'art. 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e successive integrazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  14-8-1956 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 15 giugno 1956, n. 521, concernente la proroga di alcune disposizioni della legge 12 maggio 1950, n. 230, e della esenzione dall'imposta di bollo, prevista dall'art. 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e successive integrazioni, con la seguente modificazione:
L'art. 1 è così modificato:
"Le disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15 della legge 12 maggio 1950, n. 230, si applicano dal 20 maggio 1956 sino all'entrata in vigore delle norme concernenti il riordinamento degli organi degli Enti e delle Sezioni speciali istituiti a norma dell'art. 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1956

GRONCHI SEGNI - COLOMBO - ANDREOTTI - ZOLI

Visto, il Guardasigilli: MORO