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LEGGE 26 luglio 1956, n. 839

Provvidenze per il miglioramento, l'incremento e la difesa dell'olivicoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  23-8-1956 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai fini del miglioramento e dell'incremento dell'olivicoltura, anche in relazione ai danni causati dalle eccezionali avversità atmosferiche, è autorizzato a concedere contributi nella misura massima del 35 per cento, del 52 per cento e del 67 per cento, rispettivamente alle grandi, medie e piccole aziende, nella spesa per la mano d'opera compresa quella familiare, occorrente per:
a) il ringiovanimento e la ricostituzione degli oliveti, nonché per l'esecuzione di razionali potature di riforma e di concimazioni fondamentali atte ad assicurare incrementi produttivi;
b) il reimpianto di oliveti;
c) l'impianto di nuovi oliveti e l'innesto degli olivastri.