stai visualizzando l'atto

LEGGE 25 luglio 1956, n. 838

Agevolazioni creditizie a favore delle aziende agricole danneggiate dalle avversità meteoriche e delle aziende agricole ad indirizzo risicolo e lattiero-caseario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  23-8-1956 al: 20-5-1985
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario possono essere autorizzati, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per il tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, a prorogare, per una volta sola e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate con le aziende agricole che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile, per effetto di eccezionali avversità atmosferiche.
Le domande intese ad ottenere l'agevolazione prevista dal precedente comma saranno presentate, all'Istituto di credito concedente, corredate da un certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, competente per territorio, dal quale risulti la natura, l'entità e la causale del danno.