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LEGGE 25 luglio 1956, n. 835

Aggiunta all'art. 3 della legge 9 aprile 1953, n. 226, sui proventi delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  23-8-1956 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

All'art. 3 della legge 9 aprile 1953, n. 226, è aggiunto il seguente capoverso:
"Nel caso di sufficiente capienza il terzo tenuto a disposizione del Ministero può essere impiegato anche per sopperire ai bisogni straordinari degli uffici, giudiziari diversi dalle preture e dai tribunali, esclusi gli uffici di conciliazione".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1956

GRONCHI SEGNI - MORO - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO