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LEGGE 11 luglio 1956, n. 778

Proroga del termine per la trasformazione degli impianti dei molini previsto dalla legge 7 novembre 1949, n. 857.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  16-8-1956 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I molini che non abbiano ancora ottemperato alle prescrizioni della legge 7 novembre 1949, n. 857, devono uniformarsi alle prescrizioni stesse entro il 31 dicembre 1960.
Dopo tale termine, le imprese di cui al precedente comma, che non abbiano ottemperato a quanto stabilito nel precedente articolo, non possono più esercitare la loro attività e, qualora continuino a svolgerne l'esercizio, sono soggette alle sanzioni previste dalla legge 7 novembre 1949, n. 857, e successive modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dallo Stato.

Data a Roma, addì 11 luglio 1956

GRONCHI SEGNI - CORTESE - MORO ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: MORO