stai visualizzando l'atto

LEGGE 18 luglio 1956, n. 760

Estensione delle provvidenze della Cassa del Mezzogiorno all'isola di Capraia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  15-8-1956 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le misure disposte dalla legge istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno e successive modificazioni, a favore dei territori dell'Italia meridionale, dell'isola d'Elba e dell'isola del Giglio, sono estese ed applicabili, senza eccezione alcuna, anche all'intero territorio dell'isola di Capraia, interamente compreso nel comune di Capraia Isola.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 luglio 1956

GRONCHI SEGNI - CAMPILLI - MEDICI - ROMITA - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: MORO