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LEGGE 18 luglio 1956, n. 736

Proroga delle agevolazioni in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

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Testo in vigore dal: 11-8-1956
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge 
 
                           Articolo unico. 
 
  Le disposizioni del terzo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge
11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile  1935,  n.
961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente
nazionale di lavoro per i  ciechi  per  il  periodo  di  anni  dieci,
prorogate per un periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1949, con
legge 4 novembre 1947, n. 1456, e successivamente  per  un  ulteriore
periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1954, con legge 11  aprile
1950, n. 207, hanno nuovamente effetto dall'entrata in  vigore  della
presente legge fino al 31 dicembre 1959. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 18 luglio 1956 
 
                               GRONCHI 
 
                                                    SEGNI - ANDREOTTI 
                                                  CASSIANI - MEDICI - 
                                                             TAMBRONI 
 
Visto, il Guardasigilli: MORO