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LEGGE 11 aprile 1950, n. 207

Proroga delle agevolazioni fiscali e tributarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

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Testo in vigore dal:  27-5-1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le disposizioni del terzo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi per il periodo di anni dieci, prorogate per un periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1949, hanno effetto per ulteriore periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1954.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 aprile 1950

EINAUDI DE GASPERI - SCELBA - PELLA - VANONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI