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LEGGE 8 luglio 1956, n. 697

Estensione di agevolazioni fiscali ai finanziamenti effettuati dalla Regione sarda nel settore dell'artigianato.

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Testo in vigore dal: 5-8-1956
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Alle operazioni effettuate dal Credito industriale sardo, anche con
fondi  previsti da leggi regionali, a favore delle imprese artigiane,
nonche'  a  tutti  i  provvedimenti,  contratti,  atti  e  formalita'
relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione ed estinzione,
sono estese le garanzie ed i privilegi di cui all'art. 40 della legge
25  luglio 1952, n. 949, e le agevolazioni fiscali previste dall'art.
41 della medesima legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  raccolta  ufficiali delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 luglio 1956

                               GRONCHI

                                                   SEGNI - TAMBRONI -
                                                     ZOLI - ANDREOTTI
                                                     MEDICI - CORTESE

Visto, il Guardasigilli: MORO