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LEGGE 25 luglio 1952, n. 949

Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/12/1993)
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Testo in vigore dal:  1-1-1994
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Art. 40


Ai prestiti accordati alle imprese artigiane dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla stipulazione del contratto di finanziamento.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
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