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LEGGE 16 maggio 1956, n. 526

Trattamento economico dei portieri degli immobili urbani per la prestazione di lavoro nei giorni festivi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  4-7-1956 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo negli immobili urbani ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, i quali prestano la propria opera nei giorni festivi, è dovuta, oltre alla normale retribuzione, una maggiorazione del 40 per cento.
Sono considerati festivi tutti i giorni ritenuti tali agli effetti civili ed elencati dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, nonché le ricorrenze del santo patrono locale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1956

GRONCHI SEGNI - VIGORELLI - ROMITA

Visto, il Guardasigilli: MORO