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LEGGE 16 maggio 1956, n. 503

Modificazioni alle norme per la revoca delle assegnazioni di alloggi fatte dall'I.N.C.I.S. e dagli Istituti autonomi per le case popolari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  30-6-1956 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

I presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari ed il presidente dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato possono, in ogni tempo, annullare le assegnazioni degli alloggi effettuate in contravvenzione, rispettivamente, degli articoli 31 e 376 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, approvato con il regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.
Gli stessi presidenti possono in ogni tempo revocare le assegnazioni degli alloggi a coloro che, successivamente all'assegnazione, siano venuti o vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle disposizioni citate nel precedente comma.
Per la esecuzione degli atti di annullamento e di revoca preveduti dai precedenti commi si applicano le disposizioni degli articoli 32 e 386 del testo unico delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 maggio 1956

GRONCHI SEGNI - ROMITA - MEDICI MORO - ANDREOTTI -

Visto, il Guardasigilli: MORO