stai visualizzando l'atto

LEGGE 29 maggio 1956, n. 500

Norme interpretative in materia di consegna e riconsegna delle scorte vive nei contratti di mezzadria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  15-6-1956 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Quando nei contratti di mezzadria le scorte vive sono state conferite dal concedente e consegnate al mezzadro a stima in base ai prezzi di mercato, in caso di scioglimento del contratto il mezzadro ha diritto a percepire dal concedente la metà della differenza tra il valore delle scorte al momento della consegna, calcolato in base ai prezzi allora correnti, ed il valore delle stesse calcolato in base ai prezzi correnti all'atto della riconsegna.