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LEGGE 23 maggio 1956, n. 498

Soppressione del ruolo dei "guardiani idraulici" (salariati incaricati stabili di pubblici servizi) ed istituzione dei "sorveglianti idraulici" (agenti subalterni idraulici).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-6-1956 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i guardiani idraulici assumono la nuova qualifica di "sorveglianti idraulici" e il trattamento giuridico previsto per gli agenti subalterni statali.
L'organico rimane immutato in complessive 951 uniti ripartite come dal successivo articolo.