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LEGGE 16 maggio 1956, n. 496

Trattamento giuridico ed economico del personale civile dello Stato rimasto nei territori delle ex colonie italiane durante la guerra e successivamente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  29-6-1956 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione dell'Africa italiana e delle altre Amministrazioni dello Stato, che trovandosi, alla data dell'11 giugno 1940, in servizio nei territori della Libia, dell'Eritrea e della Somalia italiana, sia stato costretto per effetto delle contingenze belliche a permanervi, compete il trattamento economico relativo alla posizione di stato spettante, nel tempo, al personale di pari gruppo, categoria, grado e classe, in servizio in Italia a titolo di stipendio, aggiunta di famiglia o indennità di carovita nella misura del 120 per cento, indennità coloniale nella misura stabilita dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, e successive modificazioni, e indennità di disagiata residenza e relativo supplemento. Non è riconosciuto il diritto a tutte le altre indennità già previste per i servizi coloniali.
Il trattamento di cui al precedente comma spetta al personale indicato nel comma medesimo dalla data di cessazione del pagamento delle competenze da parte dei rispettivi Governi coloniali e per
tutto il tempo in cui il personale stesso è rimasto nelle condizioni
sopra descritte, salvo le limitazioni stabilite nella presente legge.
Lo stesso trattamento economico di cui al comma precedente spetta
al personale che, nel periodo di permanenza nei territori suddetti, abbia prestato regolare servizio alle dipendenze delle locali autorità occupanti ed amministratrici; ma ogni altra competenza ad esso spettante inerente alla presenza effettiva in servizio si intende sostituita e compensata dagli assegni di servizio al personale stesso corrisposti dalle predette autorità.
Il medesimo trattamento di cui al secondo comma del presente articolo spetta altresì al personale comunque destinato a prestare servizio in Libia, in Eritrea e nell'ex Somalia italiana posteriormente alla data di cessazione del funzionamento dei relativi Governi coloniali.
La posizione giuridica del personale civile e militare appartenente ad Amministrazioni diverse da quella del soppresso Ministero dell'Africa italiana, già in servizio o successivamente destinato in Libia o in Eritrea, è regolata a termini dell'ultimo comma dell'art. 16 del regio decreto-legge 14 dicembre 1936, n. 2374.