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LEGGE 3 maggio 1956, n. 391

Modificazione dell'art. 89 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

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Testo in vigore dal:  31-5-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Dopo il primo comma dell'art. 89 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, è aggiunto il seguente comma:
"L'ufficiale giudiziario, addetto all'autorità giudiziaria competente per il procedimento, è autorizzato a notificare, per mezzo della posta, atti del suo ministero anche a persone residenti fuori della circoscrizione territoriale dell'autorità stessa quando la parte ne faccia richiesta".