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LEGGE 3 maggio 1956, n. 391

Modificazione dell'art. 89 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

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Testo in vigore dal: 31-5-1956
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Dopo  il  primo  comma dell'art. 89 della legge 18 ottobre 1951, n.
1128, e' aggiunto il seguente comma:
  "L'ufficiale   giudiziario,   addetto   all'autorita'   giudiziaria
competente  per  il  procedimento,  e'  autorizzato a notificare, per
mezzo  della  posta, atti del suo ministero anche a persone residenti
fuori  della circoscrizione territoriale dell'autorita' stessa quando
la parte ne faccia richiesta".