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LEGGE 31 marzo 1956, n. 286

Modificazione al regime fiscale degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  25-4-1956 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il secondo comma dell'articolo unico della legge 15 novembre 1955, n. 1037, che ha convertito in legge con modificazioni il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, è sostituito come segue:
"Il diritto erariale speciale per l'alcole metilico denaturato è stabilito in lire 1000 per ettanidro.
Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati propilico ed isopropilico è fissato in lire 1000 per ettanidro, qualora la produzione avvenga sotto vigilanza degli agenti dell'Amministrazione finanziaria".