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LEGGE 31 marzo 1956, n. 267

Norme sulla corresponsione dell'imposta generale sull'entrata per le vendite delle derrate e dei prodotti agricoli da parte dei produttori.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  21-4-1956 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La norma di cui all'art. 8, lettera e), del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, la quale stabilisce che, per le entrate derivanti da vendite di derrate e di prodotti agricoli da parte di proprietari, possessori ed affittuari di fondi rustici, mezzadri e coloni, o, comunque, da non commercianti a commercianti e ad industriali, l'obbligo della corresponsione dell'imposta entrata compete al commerciante od industriale acquirente al quale è altresì attribuita la responsabilità di redigere la nota, conto, quietanza od altro documento inerente all'atto economico, deve intendersi operante indifferentemente dal luogo in cui si perfezionano e si eseguono i contratti di vendita diretta delle derrate e dei prodotti agricoli da parte dei produttori nonché dalla forma e dai termini stabiliti per il pagamento dell'imposta entrata.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 marzo 1956

GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: MORO