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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1955, n. 1534

Decentramento dei servizi del Ministero dei lavori pubblici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/07/2004)
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Testo in vigore dal: 26-4-1956
al: 10-8-2004
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Viste  le  leggi  11  marzo  1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343,
concernenti  delega  legislativa  al  Governo  per  l'attribuzione di
funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Province, ai
Comuni  e  ad  altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento
amministrativo;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2
della legge 11 marzo 1953, n. 150;
  Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
per  l'interno,  di  concerto  con il Ministro per i lavori pubblici,
nonche' con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la pubblica
istruzione e per l'agricoltura e le foreste;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'art.  1 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, ratificato
con  legge  3 febbraio 1951, n. 164, l'art. 8 del decreto legislativo
luogotenenziale  18  gennaio  1945,  n. 16 ed il terzo e quarto comma
dell'art. 3 del regio decreto 7 luglio 1925, n. 1173, sono sostituiti
dal seguente articolo:
  "I   Provveditorati   alle   opere   pubbliche   sono   organi   di
amministrazione  del  Ministero  dei lavori pubblici decentrati nelle
Regioni.
  I  provveditori  alle  opere pubbliche rispondono al Ministro per i
lavori  pubblici  di  tutto  quanto si attiene alle attribuzioni loro
assegnate  e  sono  vincolati  all'osservanza delle direttive e delle
disposizioni impartite dal Ministro.
  Nell'esercizio  delle  loro  attribuzioni i provveditori alle opere
pubbliche  hanno la rappresentanza giuridica del Ministero dei lavori
pubblici  di  fronte  ai  terzi  ed  in  giudizio dinanzi a qualsiasi
giurisdizione ordinaria o speciale.
  I  provvedimenti  adottati  dai  provveditori alle opere pubbliche,
salvi  i  casi  in  cui  espresse  disposizioni  ammettono il ricorso
gerarchico al Ministro per i lavori pubblici, sono definitivi.
  L'ufficio  di  provveditore  e'  incompatibile  con qualsiasi altra
carica, od ufficio pubblico, od incarico estraneo.
  Ai  Provveditorati alle opere pubbliche e' demandata la gestione di
tutte  le  opere  pubbliche,  le forniture ed i servizi attribuiti al
Ministero  dei  lavori  pubblici  dalle  disposizioni  vigenti, fatta
eccezione  per  le  opere  che  interessino la circoscrizione di piu'
Provveditorati e per quelle indicate all'ultimo comma dell'art. 7 del
decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, e successive modifiche.
  Per  gestione  si  intendono  tutte  le  operazioni successive alla
approvazione  del  progetto  o  del  contratto,  comprese, nei limiti
indicati   negli   articoli   seguenti,   le   transazioni  anche  in
accoglimento di riserve, e l'esonero da penali, nonche' la nomina dei
collaudatori, la liquidazione e il pagamento del saldo.
  La  formazione  e la approvazione di atti integrativi o sostitutivi
dei contratti, come quelli concernenti la formazione di nuovi prezzi,
la risoluzione o la rescissione dei contratti, l'esecuzione d'ufficio
dei  lavori,  seguono,  comunque,  la  competenza  stabilita  per  la
formazione e l'approvazione degli atti originari".