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REGIO DECRETO-LEGGE 7 luglio 1925, n. 1173

Istituzione dei Provveditorati alle opere pubbliche pel Mezzogiorno e le Isole. (025U1173)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/1925
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 18 marzo 1926, n. 562 (in G.U. 03/05/1926, n. 102).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/1957)
Testo in vigore dal:  1-7-1940
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito i1 Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per l'interno, per le finanze, per l'economia nazionale e per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Fino al 30 giugno 1936, per l'esecuzione delle opere pubbliche e per l'attuazione delle provvidenze ad esso collegate e dirette al sollecito miglioramento delle condizioni del Mezzogiorno e delle Isole sono istituiti, con il nome di Provveditorati alle opere poi compartimenti territoriali, e nelle sedi partitamente indicate, i seguenti uffici:

1° Provveditorato alle opere per le provincie di Caserta, Benevento, Avellino e Salerno, con sede a Caserta; (4)

2° Provveditorato alle opere per le provincie di Aquila, Chieti, Teramo e Campobasso, con sede ad Aquila; (4)

3° Provveditorato alle opere per le provincie di Foggia, Bari, Taranto e Lecce, con sede a Bari; (4)

4° Provveditorato alle opere per la Basilicata, con sede a Potenza; (4)

5° Provveditorato alle opere per le provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, con sede a Catanzaro; (4)

6° Provveditorato alle opere per le provincie di Messina, Catania, Siracusa, Caltanissetta, Girgenti, Palermo e Trapani, con sede a Palermo; (4) (5)
((6))


7° Provveditorato alle opere per le provincie di Cagliari e Sassari, con sede a Cagliari. (4) (5)
((6))


Per la provincia di Napoli sarà, ai medesimi effetti, provveduto con separato decreto.

Il Provveditorato alle opere con sede in Catanzaro, istituito pei fini del presente decreto, assorbirà, continuandone l'attività, l'ufficio regionale per le strade calabresi, sorto in base al R. decreto 28 agosto 1924, n. 1432.

Saranno interamente attribuite ai Provveditorati, in ragione di territorio, le funzioni esercitate dai circoli di ispezione del Genio civile di Napoli, Bari, Palermo e Cagliari che saranno soppressi.

La competenza territoriale del circolo d'ispezione del Genio civile di Roma sarà limitata alla provincia di Roma.

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AGGIORNAMENTO (4)

Il Regio D.L. 16 gennaio 1936, n. 207, convertito senza modificazioni dalla L. 6 aprile 1936, n. 681, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È prorogato al 30 giugno 1937 il periodo di funzionamento dei Provveditorati istituiti per la esecuzione delle opere pubbliche del Mezzogiorno e delle Isole col R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, ed indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge stesso, ad eccezione del funzionamento dell'Alto Commissariato per la provincia di Napoli".
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AGGIORNAMENTO (5)

Il Regio D.L. 14 gennaio 1937, n. 127, convertito senza modificazioni dalla L. 25 marzo 1937, n. 494, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È prorogato al 30 giugno 1940 il periodo di funzionamento di quei Provveditorati che sono stati istituiti con sede in Palermo e in Cagliari, per l'esecuzione delle opere pubbliche nelle Isole della Sicilia e della Sardegna e di cui ai nn. 6 e 7 del 2° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562".
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AGGIORNAMENTO (6)

La L. 2 aprile 1940, n. 332 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "È prorogato al 30 giugno 1945-XXIII il periodo di funzionamento dei Provveditorati istituti, con sede in Palermo e in Cagliari, per l'esecuzione delle oliere pubbliche nelle isole della Sicilia e della Sardegna, di cui ai numeri 6 e 7 del 2° comma dell'art. 1 del R. decreto legge 7 luglio 1925-III, n. 1173, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, e mantenuti in vita fino al 30 giugno 1937-XV, con R. decreto legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 207, e fino al 30 giugno 1940, con R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 127".