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LEGGE 23 marzo 1956, n. 137

Modifiche alla legge 7 ottobre 1947, n. 1058, relativa alla disciplina dell'elettorato attivo e per la revisione annuale delle liste elettorali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  29-3-1956 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


il numero 7) dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, è sostituito dal seguente:
"7) per un periodo di cinque anni, ed indipendentemente dalla pena inflitta, ed anche qualora essa non importi interdizione dai pubblici uffici, o importi una interdizione di minore durata, coloro che sono stati condannati:
a) per i seguenti delitti, anche nelle ipotesi previste dal primo comma dell'articolo 56 del Codice penale, e con esclusione in ogni caso delle figure colpose:
peculato (articolo 314 Codice penale), malversazione (articolo 315) concussione (articolo 317), correzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (articoli 319 e 321), calunnia (articolo 368), falsa, testimonianza (articolo 372), falsa perizia o interpretazione (articolo 373), associazione per delinquere (articolo 416), devastazione e saccheggio (articolo 419), delitti contro l'incolumità pubblica (articoli 422 a 448), esclusi quelli previsti dagli articoli 441 e 445; falsificazione e alterazione di monete, spendita e introduzione di monete false, di carte di pubblico credito e di valori di bollo (articoli 453, 454, 455, 456, 458, 459, 460 e 461), contraffazione del sigillo dello Stato (articoli 467 e 470), uso di misure o pesi con falsa impronta (articolo 472), falsità in atti commessa da pubblico ufficiale o da esercente un servizio di pubblica necessità (articoli 476, 477, 478, 479, 480, 481 e 487), e falsità in atto pubblico commessa da privati (articoli 482 e 483); delitti contro la libertà sessuale, esclusi quelli di cui agli articoli 522 e 526; delitti contro il pudore o l'onore sessuale, esclusi quelli di cui al capoverso dell'articolo 527; delitti di aborto (articoli 545 a 551), eccettuati gli atti abortivi su donna ritenuta incinta (articolo 550), qualora non ne conseguano la morte o lesioni gravissime, incesto (articolo 564), omicidio (articolo 575 e seguenti), lesioni gravissime (articolo 583, capoverso), furto aggravato (articolo 625), rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (articoli 628 a 630), danneggiamento o appropriazione indebita, nei casi per i quali si proceda d'ufficio (articoli 635 e 646), truffa aggravata (articolo 640, capoverso), circonvenzione d'incapace (articolo 643), usura (articolo 614), frode in emigrazione (articolo 645) e ricettazione (articolo 648), bancarotta fraudolenta (articoli 216 e 223 legge fallimentare);
b) per le contravvenzioni previste negli articoli 718 e 719 del Codice penale (esercizio di giuochi d'azzardo) e per quelle previste nel titolo VII del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e nel decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 323.
Agli effetti del computo del periodo di incapacità previsto dalla disposizione del presente n. 7), non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva o avrebbe dovuto scontare la pena detentiva inflittagli qualora non avesse goduto del beneficio della sospensione condizionale, né del tempo in cui si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza".