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LEGGE 23 marzo 1956, n. 136

Modificazioni al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1951, n. 203, ed alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/1980)
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Testo in vigore dal:  28-3-1956
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 3 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, è sostituito dal seguente:
"La Giunta municipale si compone del sindaco che la presiede, e di: quattordici assessori e quattro supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;
dodici assessori e tre supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;
dieci assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
sei assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
quattro assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti e due assessori negli altri.
Nei Comuni delle ultime quattro categorie il numero degli assessori supplenti è di due".