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LEGGE 20 febbraio 1956, n. 70

Estensione delle disposizioni previste nell'art. 9, lettera b), della legge 23 aprile 1949, n. 165, ai Consorzi di miglioramento fondiario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  20-3-1956 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Il testo dell'art. 9, lettera b), della legge 23 aprile 1949, n. 165, è sostituito dal seguente:
"La costruzione, l'acquisto, l'ampliamento, il riattamento e l'attrezzatura - da parte di enti di colonizzazione, di consorzi di miglioramento fondiario, e di cooperative agricole, compresi i consorzi agrari - di stabilimenti per la conservazione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli, nonché, quando l'ente interessato si proponga l'integrale utilizzazione dei prodotti stessi, per la conservazione, lavorazione e trasformazione dei relativi sottoprodotti".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 febbraio 1956

GRONCHI SEGNI - COLOMBO - ZOLI - ANDREOTTI - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO