stai visualizzando l'atto

LEGGE 7 febbraio 1956, n. 43

Disposizioni in materia di investimenti di capitali esteri in Italia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/1988)
nascondi
Testo in vigore dal:  7-3-1956 al: 31-12-1988
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli stranieri ed i cittadini italiani residenti all'estero, i quali intendano effettuare, dopo l'entrata in vigore della presente legge, trasferimenti in Italia di capitali in valute estere, accettate in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi ed a questo cedute, allo scopo di investire il controvalore in lire nella creazione di nuove imprese produttive o nell'ampliamento di analogie imprese già esistenti, potranno trasferire all'estero, senza alcuna limitazione, i dividendi e gli utili effettivamente percepiti, nonché i capitali derivanti da eventuali successivi realizzi.