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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1955, n. 1468

Approvazione di alcune modificazioni statutarie del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Modena, con sede in Modena.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 24-2-1956
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato
con  regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di
essa;
  Visto  il  decreto  luogotenenziale 17 giugno 1915, n. 1049, con il
quale  il  Consorzio  fra le cooperative di produzione e lavoro della
provincia  di  Modena  fu riconosciuto come persona giuridica e ne fu
approvato lo statuto organico;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1951,
n. 260, contenente modificazioni allo statuto del Consorzio suddetto;
  Vista la deliberazione 30 dicembre 1954 dell'assemblea dei delegati
dell'ente  stesso,  con  la quale si modificano alcuni articoli dello
statuto consortile;
  Vista l'istanza 15 febbraio 1955, con la quale l'ente citato chiede
l'approvazione delle modificazioni suddette;
  Udito  in  via d'urgenza, il parere del Comitato costituito in seno
alla  Commissione  centrale per le cooperative, espresso nella seduta
del  27  luglio  1955, ai sensi dell'art. 19, lettera b), del decreto
legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 14 dicembre 1947, n.
1577;
  Sulla  proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

                              Decreta:

  Sono approvate le modificazioni degli articoli 5, 18, 20 e 35 dello
statuto del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro della
provincia  di  Modena,  con sede in Modena, deliberato dall'assemblea
dei  delegati  in  data  30  dicembre  1954, il cui testo risulta del
seguente tenore:
  "Art.  5.  -  Il  Consorzio  e'  formato da un numero illimitato di
cooperative ma non inferiore a 5 (cinque) e comprendenti in complesso
almeno 250 (duecentocinquanta) soci. Possono consorziarsi le societa'
cooperative di produzione e lavoro e trasporti, legalmente costituite
ed  iscritte nei registri prefettizi delle cooperative ammissibili ai
pubblici   appalti,  sia  della  provincia  di  Modena,  che  d'altre
Province".
  Art. 18. - Il primo comma e' soppresso e sostituito col seguente:
  "L'esercizio  sociale  va dal 1 luglio di ogni anno al 30 giugno di
quello successivo".
  L'ultimo comma e' abrogato e cosi' sostituito:
  "L'assemblea  puo' sempre deliberare che gli utili residuati di cui
alle  lettere  b) e c) siano devoluti in tutto o in parte al fondo di
riserva od a fini mutualistici".
  Art.  20.  -  All'ultimo comma, la data "31 dicembre" e' sostituita
con quella di "30 giugno".
  Art. 35. - Il primo comma e' soppresso e sostituito col seguente:
  "Il  Collegio  dei  probiviri e' composto di tre membri effettivi e
due supplenti, nominati dall'assemblea fra i non delegati.
  Durano in carica tre anni e sono rieleggibili, conservando pero' le
loro funzioni sino a che non siano stati sostituiti".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 23 settembre 1955

                               GRONCHI

                                                   VIGORELLI - ROMITA

Visto, il Guardasigilli: MORO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 febbraio 1956
  Atti del Governo, registro n. 96, foglio n. 2. - CARLOMAGNO