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LEGGE 21 dicembre 1955, n. 1363

Determinazione dei titoli di studio occorrenti per l'accesso ai ruoli speciali transitori del personale incaricato degli insegnamenti speciali nelle scuole elementari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  31-1-1956 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Per l'accesso ai ruoli speciali transitori previsti ai sensi degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1127, ratificato, con modificazioni, con la legge 24 dicembre 1951, n. 1634, per il personale incaricato degli insegnamenti speciali nelle scuole elementari, negli istituti governativi dei sordomuti e nella Scuola governativa di metodo per insegnanti e maestri istitutori dei ciechi in Roma occorrono i titoli di studio elencati nell'allegata tabella.
Per coloro i quali, essendo in servizio al 1 maggio 1948, avevano prestato a quella data almeno sette anni di servizio, anche non continuativo, non è richiesta la presentazione di alcun titolo di studio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1955

GRONCHI SEGNI - Rossi - GAVA

Visto, il Guardasigilli: MORO