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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1955, n. 1298

Istituzione presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dei ruoli del personale civile degli "Istituti Incremento Ippico".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  12-1-1956 al: 21-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 1, 2, 3 e 6 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme relative al nuovo statuto degli impiegati civili e degli altri dipendenti dello Stato;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


In sostituzione dei ruoli previsti dall'art. 2, primo comma, della legge 30 giugno 1954, n. 549, sono istituiti presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge stessa, i ruoli del personale civile degli "Istituti Incremento Ippico", già Depositi cavalli stalloni, risultanti dalle tabelle A, B, C, annesse al presente decreto.