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LEGGE 14 dicembre 1955, n. 1296

Autorizzazione agli Enti autonomi lirici a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

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Testo in vigore dal: 11-1-1956
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli Enti autonomi lirici previsti dal decreto legislativo 30 maggio
1946,  n.  538,  sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di
credito  delle  Casse  di  risparmio italiane, per la copertura degli
oneri dei propri bilanci fino al 30 giugno 1955.