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LEGGE 5 dicembre 1955, n. 1226

Estensione di facilitazioni fiscali all'Opera valorizzazione della Sila concesse agli altri Enti di riforma fondiaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-1-1956 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Le facilitazioni previste dall'art. 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333, si applicano anche a favore dell'Opera per la valorizzazione della Sila, per l'espletamento dei compiti alla stessa affidati dall'art. 1 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive integrazioni e modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 dicembre 1955

GRONCHI SEGNI - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: MORO