stai visualizzando l'atto

LEGGE 9 novembre 1955, n. 1176

Aumento di cinque anni al decennio di servizio per gli assistenti di ruolo dell'Accademia navale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  28-12-1955 al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Per gli assistenti dell'Accademia navale che abbiano conseguito la nomina di ruolo anteriormente alla data del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, numero 465, il decennio di servizio di cui all'art. 11, penultimo comma, del regio decreto 15 ottobre 1936, numero 2135, è elevato di cinque anni.
La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1952.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 novembre 1955

GRONCHI SEGNI - GAVA - ROSSI - TAVIANI

Visto, il Guardasigilli: MORO