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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1955, n. 1106

Decentramento di servizi del Ministero della difesa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  16-12-1955 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali per l'attuazione del decentramento amministrativo;
Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la difesa, per la grazia e giustizia e per il tesoro; Decreta:

Art. 1



I contratti di cui ai commi primo e secondo dell'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, sono approvati dalle autorità ivi indicate, intendendosi sostituito a quelle indicate dalla lettera d) il comandante militare territoriale.
Per la Marina e l'Aeronautica i contratti relativi al mantenimento e alla vestizione de sottufficiali e dei militari di truppa e al casermaggio sono approvati rispettivamente dal comandante in capo di dipartimento militare marittimo o dal comandante marittimo autonomo dell'Alto Adriatico e dal comandante di zona aerea territoriale o di aeronautica, quando si tratti di contratti che riguardano enti dislocati nella propria circoscrizione territoriale e per i quali non sia necessario sentire il parere del Consiglio di Stato.
Per i contratti dell'Aeronautica, relativi al mantenimento e alla vestizione dei sottufficiali e dei militari di truppa e al casermaggio, stipulati in conformità di capitolati d'oneri approvati, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto Ministeriale, registrato alla Corte dei conti, non è richiesto, sui relativi progetti, il parere del Consiglio di Stato, qualunque ne sia l'importo, anche se i contratti stessi siano stipulati a trattativa privata.