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LEGGE 30 ottobre 1955, n. 1067

Proroga della legge 13 giugno 1952, n. 691, che eleva i limiti degli ordini di accreditamento per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza e per le altre spese riguardanti la pubblica assistenza.

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Testo in vigore dal: 6-12-1955
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  di cui all'articolo unico della legge 24 novembre
1948,  n. 1437, si applicano anche per tutta la durata degli esercizi
finanziari   1953-54,   1954-55,  1955-56  e  1956-57  per  le  spese
concernenti   l'integrazione  dei  bilanci  degli  Enti  comunali  di
assistenza  e  per  l'erogazione  delle  altre spese da effettuarsi a
carico  del  capitolo  540  dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l'esercizio 1953-54 e successivi.
  Per   le   spese   concernenti   l'assegnazione  straordinaria  per
l'integrazione dei bilanci E.C.A., il limite d'importo delle aperture
di   credito  e'  elevato,  limitatamente  agli  esercizi  finanziari
1954-55, 1955-56 e 1956-57, come segue:
    1) per le aperture di credito a favore dei
prefetti di Bari, Firenze, Genova, Milano, Na
poli, Roma, Torino e Venezia a................        L.  200.000.000
    2) per  le aperture di credito a favore di
altri funzionari delegati a...................        "   100.000.000