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LEGGE 18 ottobre 1955, n. 995

Proroga del pagamento degli assegni rinnovabili di guerra.

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Testo in vigore dal: 23-11-1955
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  disposizioni  di  cui  alla  legge  16  ottobre  1954, n. 1043,
relative  alla  proroga,  del  pagamento degli assegni rinnovabili di
guerra,  si  applicano  anche  per il periodo dal 1 luglio 1955 al 30
giugno 1956.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 ottobre 1955

                               GRONCHI

                                                         SEGNI - GAVA

Visto, il Guardasigilli: MORO