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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1955, n. 932

Norme di attuazione e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, concernente modificazioni al codice di procedura penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/1988)
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Testo in vigore dal: 28-10-1955
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  l'art.  20 della legge 18 giugno 1955, n. 517, che autorizza
il  Governo  ad  emanare  le  norme  di attuazione e transitorie e di
coordinamento  della legge stessa con il codice di procedura penale e
con le altre leggi;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per
la grazia e giustizia;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Per  l'attuazione della norma di cui al capoverso dell'art. 220 del
codice  di  procedura  penale,  le questure ed i comandi di legione o
equiparati  dell'arma  dei  carabinieri  e  della guardia di finanza,
comunicano, entro il 31 dicembre 1955, al procuratore generale presso
la  corte  di  appello  per  ogni  capoluogo  di  corte d'appello, di
tribunale e di pretura, il nome ed il grado dell'ufficiale di polizia
giudiziaria  rispettivamente  di pubblica sicurezza dei carabinieri e
della  guardia di finanza che nella sede medesima esplica le funzioni
di dirigente di ciascun servizio di polizia giudiziaria.
  Gli stessi organi comunicano inoltre al procuratore generale presso
la corte di appello il nome ed il grado degli altri ufficiali e degli
agenti  di  polizia giudiziaria che esercitano le funzioni di polizia
giudiziaria alle dipendenze dei rispettivi dirigenti.
  Le  comunicazioni di cui alle disposizioni precedenti devono essere
altresi'  fatte  al  procuratore  della  Repubblica  per i servizi di
polizia  giudiziaria  istituiti  nella sede del tribunale e in quelle
delle  preture  dipendenti nonche' al pretore per i servizi istituiti
nella sede della pretura.
  Salvo il disposto degli articoli 2 e 3, ogni variazione relativa ai
suddetti     ufficiali    e    agenti    deve    essere    comunicata
dall'amministrazione  competente  al  procuratore  generale presso la
corte  di  appello,  al procuratore della Repubblica e al pretore, in
conformita' delle disposizioni precedenti.