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LEGGE 18 giugno 1955, n. 517

Modificazioni al Codice di procedura penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/1955)
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Testo in vigore dal:  15-7-1955

Art. 20


Il Governo è autorizzato ad emanare entro il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge le norme di attuazione e transitorie e di coordinamento della legge stessa con il codice di procedura penale e con le altre leggi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque, spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1955

GRONCHI SCELBA - DE PIETRO

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO