stai visualizzando l'atto

LEGGE 14 luglio 1955, n. 617

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/09/1956)
nascondi
Testo in vigore dal: 30-9-1956
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  prorogato,  per  il  periodo  di un anno dall'entrata in vigore
della  presente  legge,  il termine stabilito dalla legge 27 dicembre
1953,  n.  961,  per  il  versamento  al  Fondo per l'indennita' agli
impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti
a  norma  del  decreto-legge  8  gennaio  1942, n. 5, convertito, con
modificazioni,   nella   legge   2  ottobre  1942,  n.  1251,  e  per
l'adeguamento  dei  contratti di assicurazione e di capitalizzazione,
previsto   dall'art.   5  dello  stesso  decreto,  alle  disposizioni
contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.((1))
-----------------
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 31 luglio 1956, n. 1037, ha disposto (con l'articolo unico) che
" E' prorogato al 30 giugno 1957 il termine stabilito con la legge 14
luglio 1955, n. 617, per il versamento al Fondo per l'indennita' agli
impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti
a  norma  del  decreto-legge  8  gennaio  1942, n. 5, convertito, con
modificazioni,   nella   legge   2  ottobre  1942,  n.  1251,  e  per
l'adeguamento  dei  contratti  di  assicurazione  e capitalizzazione,
previsto   dall'art.   5  dello  stesso  decreto,  alle  disposizioni
contenute nell'art. 4 del decreto medesimo."