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LEGGE 27 dicembre 1953, n. 961

Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 05/08/1955)
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Testo in vigore dal:  6-8-1955
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


È riaperto fino al 31 ottobre 1954 il termine stabilito con la legge 10 febbraio 1953, n. 82, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 14 luglio 1955, n. 617 ha disposto (con l'art. 1) che "È prorogato, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il termine stabilito dalla legge 27 dicembre 1953, n. 961, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.";
ha inoltre disposto (con l'art. 2) che la predetta modifica ha effetto dal 1 novembre 1954.