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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1954, n. 1562

Classificazione, ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 901, del bacino dell'Alto Fersina (Trento) tra i comprensori di bonifica montana.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 21-6-1955
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista  la  proposta  avanzata dall'Ispettorato ripartimentale delle
foreste  di  Trento  in  data  2  luglio 1953 per la classifica quale
comprensorio  di  bonifica  montana  del del bacino dell'Alto Fersina
interessante  l'intero  territorio  dei  comuni  censuari di Viarago,
Sant'Orsola,  Pali, Fierozzo, Pergine, Vignola, Falesina, Frassilongo
e Canezza ed esteso per ha. 8450.00.00;
  Vista  la corografia su scala 1: 100.000 nella quale e' indicato il
perimetro della zona da classificare;
  Sentito il Comitato speciale per la bonifica;
  Viste le lettere n. 1455 del 2 luglio 1954 del Ministero dei lavori
pubblici e n. 135077 in data 25 agosto 1954 del Ministero del tesoro;
  Visti  l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'articolo 32
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 16 novembre 1952, n.
1979;
  Ritenuto  che sussistono le condizioni per procedere alla richiesta
classifica;
  Sulla  proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di
concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  Il  bacino  dell'Alto Fersina, ricadente nella provincia di Trento,
che  comprende  la  totalita'  dei  territori  dei comuni censuari di
Viarago,  Sant'Orsola,  Palu',  Fierozzo, Pergine, Vignola, Falesina,
Frassilongo e Canezza ed esteso per una superficie di ha. 8.50.00.00,
delimitata secondo la linea segnata nella citate corografia, su scala
1:   100.000  che,  vistata  dal  Ministro  proponente,  forma  parte
integrante  del  presente decreto, e' classificato ai sensi e per gli
effetti  della  legge  25  luglio  1952, n. 991, fra i comprensori di
bonifica montana.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 16 ottobre 1954

                               EINAUDI

                                               MEDICI - ROMITA - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 giugno 1955
  Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 12. - CARLOMAGNO