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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1952, n. 1979

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/09/1964)
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Testo in vigore dal:  31-12-1952

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il bilancio e ad interim per il tesoro, per le finanze, per i lavori pubblici, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 25 luglio 1952, n. 991, recante provvedimenti in favore dei territori montani, annesso al presente decreto e vistato dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste e dagli altri Ministri concertanti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 16 novembre 1952

EINAUDI DE GASPERI - FANFANI - SCELBA - ZOLI - PELLA - vANONI - ALDISIO - CAMPILLI - RUBINACCI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1952

Atti del Governo, registro n. 62, foglio n. 52. - PALLA