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LEGGE 3 maggio 1955, n. 370

Conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  31-5-1955 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il richiamo alle armi per qualunque esigenza delle Forze armate degli operai permanenti e temporanei nonché degli incaricati stabili e provvisori dipendenti dallo Stato sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo del richiamo stesso e il predetto personale ha diritto alla conservazione del posto.
Il tempo trascorso in servizio militare da richiamato e fino alla presentazione per riprendere il posto di lavoro è computato agli effetti dell'anzianità di servizio.