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LEGGE 10 marzo 1955, n. 110

Nuove aliquote di imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  14-4-1955 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

A decorrere dal 1 luglio 1954, le aliquote dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, per ammontari complessivi di poste di gioco superiori a 150 milioni di lire, sono elevate come segue:

sino a 250 milioni di lire 23,75 per cento
" 350 " " 24,50 "
" 450 " " 25,25 "
" 550 " " 26,00 "
" 650 " " 26,75 "
" 750 " " 27,50 "
" 850 " " 28,25 "
" 950 " " 29,00 "
" 1.050" " 30,00 "
" 1.150" " 31,00 "
" 1.250" " 32,00 "
" 1.350" " 33,00 "
" 1.450" " 34,00 "
" 1.550" " 35,00 "

Per le somme intermedie la misura delle aliquote è quella risultante dall'applicazione delle seguenti formule:
Y = 0,0075.X + 21,875 fino a 950 milioni
Y = 0,01.X + 19,5 fino a 1.550 milioni
nelle quali Y è l'aliquota corrispondente all'ammontare X espresso in milioni di lire.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 1955

EINAUDI SCELBA - TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO