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LEGGE 19 marzo 1955, n. 105

Modificazioni all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646 (Istituzione della Cassa per il Mezzogiorno); all'art. 5 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, già modificata dalla legge 27 novembre 1951, n. 1611, contenente "norme integrative dei decreti legislativi 14 dicembre 1947, n. 1598 e 5 marzo 1948, n. 121, nonchè del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1419, per quanto riguarda l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-4-1955 al: 15-12-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è sostituito dal seguente testo:
"La presente legge si applica alle regioni Abruzzi e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e Frosinone, all'Isola d'Elba, ai Comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai Comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, nonché ai Comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina".