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LEGGE 10 marzo 1955, n. 95

Nuove norme sulle indennità da corrispondere ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nei Licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli Istituti magistrali e tecnici e di diploma nei Conservatori di musica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-4-1955 al: 25-3-1957
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nei Licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli Istituti magistrali e tecnici e di diploma nei Conservatori di musica, i quali non abbiano diritto alle indennità di missione, spetta il compenso giornaliero di lire 1600 (milleseicento); per i componenti ai quali spetta detta indennità, il compenso giornaliero è fissato nella misura di lire 800 (ottocento). Agli uni e agli altri, inoltre, è concessa la propina di lire 40 (quaranta) per ogni candidato esaminato.
Sono abrogati il secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076, e gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1075, ratificati con legge 21 marzo 1953, n. 190.