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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1954, n. 1452

Esodo volontario e sistemazione del personale già in sera vizio con rapporto stabile d'impiego presso le Camere di commercio della Libia, l'Ufficio eritreo dell'economia, il Comitato dell'economia della Somalia e gli Uffici coloniali dell'economia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-4-1955 al: 21-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 18, terzo e quarto comma, della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa italiana;
tenente norme integrative e modificative della legge 29 aprile
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'industria ed il commercio; Decreta:

Art. 1


Ai sensi dell'art. 18, terzo comma, della legge 29 aprile 1953, n. 430, ed agli effetti del presente decreto, deve intendersi personale già in servizio con rapporto stabile, d'impiego presso le Camere di commercio della Libia, l'Ufficio eritreo dell'economia, il Comitato della economia della Somalia e presso gli Uffici coloniali della economia:
a) il personale proveniente dalle Camere di agricoltura, industria e commercio della Tripolitania e della Cirenaica, istituite in applicazione del decreto luogotenenziale 13 marzo 1919, n. 400, e soppresso con regio decreto 29 aprile 1935, n. 2007, nonché dall'Ufficio eritreo della economia, istituito con decreto governatoriale 21 luglio 1928, n. 4561, e successive modificazioni, e soppresso con regio decreto 1 luglio 1937, n. 1932, assunto in pianta stabile dai predetti Enti ed Ufficio nei modi e nelle forme prescritte dai rispettivi regolamenti;
b) il personale proveniente dal Comitato dell'economia della Somalia, istituito con decreto governatoriale 29 marzo 1932, n. 9059, e soppresso con regio decreto 1 luglio 1937, n. 1932, assunto alle dipendenze del predetto organo per adempiere, in maniera continuativa e, di fatto, a tempo indeterminato, a funzioni e mansioni di carattere ugualmente continuativo;
c) il personale proveniente dagli Uffici coloniali dell'economia della Libia e dell'ex Africa orientale italiana, istituiti, rispettivamente, con regio decreto 29 aprile 1935, n. 2007, e con regio decreto 1 luglio 1937, n. 1932, assunto alle dipendenze dei predetti Uffici con applicazione dei regolamenti di cui alla precedente lettera a) o, comunque, per adempiere, in maniera continuativa e, di fatto, a tempo indeterminato, a funzioni e mansioni di carattere ugualmente continuativo.