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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1954, n. 1451

Esodo volontario e sistemazione del personale anche sanitario degli Enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  29-3-1955 al: 21-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 18, terzo e quarto comma, della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa italiana;
Visto l'art. 2 della legge 9 luglio 1954, n. 431, contenente norme integrative e modificative della legge 20 aprile 1953, n. 430;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Al personale di ruolo e non di ruolo, con qualsiasi qualificazione e denominazione, compresi i sanitari, assunto in servizio, secondo gli ordinamenti delle rispettive Amministrazioni o comunque con regolare atto di nomina, dai Municipi della Libia e dalle Amministrazioni municipali dell'ex Africa orientale italiana, che faccia domanda di cessazione dal servizio, verrà corrisposta una indennità comprensiva:
1) di tante mensilità di stipendio, retribuzioni, paga od assegno analogo, di indennità di carovita e relative quote complementari, di premio di presenza, ragguagliato a venticinque giornate per ogni mese, e di indennità di funzione o di assegno perequativo, nelle misure spettanti alla data di scadenza del termine di cui al terzo comma del presente articolo, quanti sono gli anni, o frazione di anno superiore a sei mesi, di servizio Utile;
2) di una somma corrispondente a sei mensilità dei citati emolumenti, aumentata di tante mensilità quanti sono gli anni di servizio utile eccedenti i sei, fino ad un massimo complessivo di dodici mensilità.
Al personale suddetto verranno, inoltre, trasferite in proprietà le polizze di assicurazione od i diversi titoli previdenziali da cui risulti eventualmente assistito in base agli ordinamenti delle rispettive Amministrazioni di assunzione, previa eventuale, sistemazione dei premi o contributi arretrati, intendendosi, a tali effetti, sostituito lo Stato alle Amministrazioni predette.
La domanda di cessazione dal servizio deve essere fatta pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana, nel termine di giorni 15 a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.
La cessazione dal servizio avrà decorrenza, a tutti gli effetti, dal 1 o dal 16 del mese, immediatamente successivo alla data del relativo provvedimento, e comunque da data non posteriore al novantesimo giorno da quella della presentazione della domanda.
Nei confronti del personale che sia stato o sia iscritto agli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro, la cessazione dal servizio si considera, al fine della liquidazione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante, come avvenuta per soppressione di posto; all'eventuale sistemazione dei contributi arretrati dovuti agli Istituti predetti, per i servizi resi con obbligo d'iscrizione agli Istituti stessi, provvede lo Stato, che si rivarrà verso gl'interessati delle quote a loro carico.