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LEGGE 5 gennaio 1955, n. 5

Modificazione degli articoli 3 e 14 della legge 10 aprile 1954, n. 125, sulla tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 8-2-1955
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  primo  comma dell'art. 3 della legge 10 aprile 1954, n. 125, le
parole "sei mesi" sono sostituite dalle parole "diciotto mesi".